30 Ott 2025

LA PROROGA DEI TERMINI PER L' EMERGENZA COVID VALE ANCHE PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE

LA PROROGA DEI TERMINI PER L' EMERGENZA COVID VALE ANCHE PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera - Sezione 2, Sentenza del 24/4/2025, n. 161/2025

Composizione

Pres. Sabbato – Est. Venezia

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   203 PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE  

 

Emergenza COVID - Art. 67 d.l. n. 18/2020 - Sospensione dei termini per le attività di accertamento - Effetti.

Massima

La sospensione di ottantacinque giorni dei termini di prescrizione e decadenza per le attività di accertamento degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del d.l. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), si applica non soltanto alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinando - pure per gli accertamenti relativi alle annualità successive al 2020 - uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. 

Rif. normativi

Art. 67 del d.l. 17/3/2020, n. 18

l. 24/4/2020, n. 27

Art. 157 del d.l. 19/5/2020, n. 34

l. 17/7/2020, n. 77

Art. 12 del d.lgs. 24/9/2015, n. 159

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 1, 15/1/2025, n. 960 (Rv. 673835 - 01) – CONF

Cass., Sez. 5, 30/6/2025, n. 17668 (Rv. 675166 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025

 

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